Tosoni: L’impresa agricola diventa «sociale»

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Da "Il Sole 24 Ore" del 30 settembre 2015: Nuovo regime. Nella tipologia potranno rientrare anche quelle esistenti che «aggiungono» le prestazioni previste dalla legge 141 L’impresa agricola diventa «sociale» L’impresa agricola sociale (legge 141/2015, entrata in vigore lo scorso 23 settembre) non è un nuovo soggetto giuridico ma una funzione. Infatti, per agricoltura sociale si intendono le attività di cui all’articolo 2135 del Codice civile dirette a realizzare interventi e servizi sociali, socio sanitari, educativi e di inserimento socio-lavorativo. Sotto il profilo soggettivo, quindi, l’impresa agricola sociale può avere qualsiasi forma giuridica: dalla persona fisica, alla società semplice, società di persone, di capitali o cooperativa. Limitatamente alle cooperative sociali di cui alla legge 381/1991, che per natura non sono imprese agricole, la norma prevede che questi enti, per potersi definire operatori della agricoltura sociale, devono realizzare la prevalenza del fatturato in agricoltura; qualora non raggiungano la prevalenza, ma superano la percentuale del 30% del volume d’affari complessivo, sono imprese agricole sociali in misura corrispondente al fatturato agricolo. Sotto il profilo oggettivo la norma non è chiara nello stabilire se l’impresa agricola debba avere esclusivamente le funzioni sociali previste dalla legge o se invece si possa trattare di una normale impresa agricola che già svolge la propria attività e che secondo il principio della multifunzionalità ponga in essere anche servizi sociali. Di questo dovrà occuparsi il decreto del ministero delle Politiche agricole, che dovrà essere emanato entro il 22 novembre 2015 con il quale saranno definiti i requisiti minimi e le modalità di effettuazione delle attività di natura sociale. In realtà vi dovrebbe rientrare qualsiasi impresa agricola esistente o di nuova costituzione la quale potrà aggiungere alla attività agricola tradizionale anche le prestazioni di servizi sociali. Lo si capisce dalla classificazione quali attività agricole connesse delle prestazioni sociali sancita dal comma 3 dell’articolo 1, della legge n. 141; le attività connessesono per natura accessorie e complementari alle attività di coltivazione del fondo, silvicoltura ed allevamento che devono essere principali. L’articolo 1 della legge prevede le seguenti quattro categorie di operazioni che qualificano l’agricoltura sociale: L’inserimento socio lavorativo di lavoratori con disabilità e lavoratori svantaggiati (articolo 2, numeri 3 e 4 del Regolamento Ue 651/2014) e di minori in età lavorativa inseriti in progetti di riabilitazione e sostegno sociale. Questi lavorati sono destinati allo svolgimento delle attività agricole tradizionali e questo confermerebbe l’interpretazione che l’impresa agricola sociale deve essere in primo luogo una impresa attiva nel settore agricolo; la norma non prevede che questa categoria di lavoratori deve essere esclusiva. Prestazioni e attività sociali e di servizio per le comunità locali mediante l’utilizzo delle risorse della impresa agricola per sviluppare la abilità e capacità di inserimento lavorativo e ricreativo, nonché di servizi utili per la vita quotidiana. Servizi di affiancamento alle terapie mediche, psicologiche e riabilitative finalizzate al miglioramento delle condizioni di salute e le funzioni sociali anche con l’ausilio di animali e coltivazione di vegetali. Progetti finalizzati all’educazione ambientale e alimentare e della salvaguardia delle biodiversità nonché alla diffusione e conoscenza del territorio attraverso l’organizzazione di fattorie didattiche con l’accoglienza e soggiorno di bambini in età prescolare e di persone in difficoltà sociale, fisica e psichica. Questo tema è stato molto sviluppato in occasione di Expo 2015 a Milano. Le prestazioni di servizi sociali (precedenti punti 2,3 e 4) sono definite attività connesse; pertanto, se sono svolte dal persone fisiche e società semplici, possono usufruire del regime forfetario di cui all’articolo 56 bis del Tuir (reddito pari al 25% dei corrispettivi annotati a fini Iva) e Iva con la detrazione forfetaria pari al 50% ai sensi dell’articolo 34 bis del Dpr 633/72. Ai fini Iva le prestazioni socio sanitarie sono esenti da Iva solo se fornite da istituzioni sanitarie o da enti aventi finalità di assistenza sociale e da Onlus (articolo 10, punto 27 ter del decreto Iva). Occorrerebbe quindi che le imprese agricole sociali ottenessero in tal senso il riconoscimento legale (articolo 3 della legge 141/2015). Se tali prestazioni sono svolte da cooperative l’Iva è prevista con la aliquota del 4% (punto 41 bis tabella A parte 2°). L’articolo 5 della legge dispone che i fabbricati rurali già esistenti destinati alle attività agricole sociali mantengono il riconoscimento della ruralità. © RIPRODUZIONE RISERVATA Gian Paolo Tosoni