Di Stefano scrive agli operatori

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Il presidente della Rete Fattorie Sociali, Marco Berardo Di Stefano, ha scritto una lettera agli operatori dell'agricoltura sociale per invitarli a fa confluire alla Rete segnalazioni di problemi, note di approfondimento e considerazioni sui contenuti che dovrà avere il decreto attuativo della legge n. 141/2015. L'intento è di presentare al Vice Ministro delle Politiche agricole, Andrea Olivero, che si è detto disponibile a coinvolgere pienamente gli operatori nella stesura del decreto, una proposta che sia la sintesi di una riflessione corale del mondo dell’agricoltura sociale. La lettera contiene una traccia ragionata dei problemi che il decreto dovrà affrontare.   Cari amici operatori dell’agricoltura sociale, entro il 23 novembre 2015 il Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano e acquisito il parere delle competenti Commissioni parlamentari, dovrà adottare il decreto che definisce i requisiti minimi e le modalità relativi alle attività di agricoltura sociale. In occasione del Convegno internazionale su “Agricoltura sociale e microcredito” che si è svolto a Expo il 21 settembre scorso, ho sollecitato il Vice Ministro delle politiche agricole, Andrea Olivero, a far sì che la stesura del decreto attuativo veda il coinvolgimento degli operatori dell’agricoltura sociale, ottenendo da parte sua la più ampia disponibilità. Vi invito, pertanto, a segnalarci problemi oppure a inviarci note di approfondimento e considerazioni sui contenuti che dovrà avere il decreto per poter presentare al Ministero una proposta che sia la sintesi di una riflessione corale del mondo dell’agricoltura sociale, in vista di un provvedimento che avrà una ricaduta notevole sulle pratiche che già si stanno svolgendo e sulle iniziative future. Per agevolare il confronto trovate di seguito una traccia di indicazioni dei problemi e degli interrogativi che il decreto dovrebbe affrontare. Fateci pervenire le vostre considerazioni e proposte entro la fine di ottobre, scrivendo a questo indirizzo: info@fattoriesociali.it Cordiali saluti Marco Berardo Di Stefano   Roma, 4 ottobre 2015     Traccia dei problemi da affrontare con il decreto attuativo della legge n. 141/2015   La legge n. 141/2015 rinvia al decreto ministeriale attuativo (da emanare entro il 23 novembre 2015) la definizione dei requisiti minimi e delle modalità di svolgimento relativi alle attività di agricoltura sociale. Come ha opportunamente rilevato Gian Paolo Tosoni (L’impresa agricola diventa “sociale”, in Quotidiano del Fisco, Il Sole 24 Ore, 30 settembre 2015), “l’impresa agricola sociale non è un nuovo soggetto giuridico ma una funzione. Infatti, per agricoltura sociale si intendono le attività di cui all’articolo 2135 del Codice civile dirette a realizzare interventi e servizi sociali, socio sanitari, educativi e di inserimento socio-lavorativo”. Quali sono specificamente queste attività? La legge n. 141 le suddivide in due branche. La prima riguarda l’insieme delle attività agricole di cui all’articolo 2135 del codice civile. Queste attività hanno già una loro regolamentazione, compresi gli aspetti fiscali e previdenziali. In aggiunta alle normative in vigore, la legge n. 141 stabilisce che queste attività si configurano come agricoltura sociale quando sono finalizzate all’inserimento socio-lavorativo di lavoratori con disabilità e di lavoratori svantaggiati, definiti ai sensi dell’articolo 2, numeri 3) e 4), del regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione, del 17 giugno 2014, di persone svantaggiate di cui all’articolo 4 della legge 8 novembre 1991, n. 381, e successive modificazioni, e di minori in età lavorativa inseriti in progetti di riabilitazione e sostegno sociale. Chi è, secondo la normativa comunitaria, il lavoratore con disabilità? Chiunque sia riconosciuto come lavoratore con disabilità a norma dell'ordinamento nazionale o chiunque presenti durature menomazioni fisiche, mentali, intellettuali o sensoriali che, in combinazione con barriere di diversa natura, possono ostacolare la piena ed effettiva partecipazione all'ambiente di lavoro su base di uguaglianza con gli altri lavoratori. Chi è inoltre il lavoratore svantaggiato? Chiunque soddisfi una delle seguenti condizioni: a) non avere un impiego regolarmente retribuito da almeno sei mesi; b) avere un'età compresa tra i 15 e i 24 anni; c) non possedere un diploma di scuola media superiore o professionale (livello ISCED 3) o aver completato la formazione a tempo pieno da non più di due anni e non avere ancora ottenuto il primo impiego regolarmente retribuito; d) aver superato i 50 anni di età; e) essere un adulto che vive solo con una o più persone a carico; f) essere occupato in professioni o settori caratterizzati da un tasso di disparità uomo-donna che supera almeno del 25% la disparità media uomo-donna in tutti i settori economici dello Stato membro interessato se il lavoratore interessato appartiene al genere sottorappresentato; g) appartenere a una minoranza etnica di uno Stato membro e avere la necessità di migliorare la propria formazione linguistica e professionale o la propria esperienza lavorativa per aumentare le prospettive di accesso ad un'occupazione stabile. Si considerano invece persone svantaggiate gli invalidi fisici, psichici e sensoriali, gli ex de­genti di istituti psichiatrici, i soggetti in trattamento psichiatrico, i tossicodipendenti, gli alcolisti, i minori in età lavorativa in situazioni di difficoltà familiare, i condannati am­messi alle misure alternative alla detenzione, gli ex detenuti, le ragazze madri, eccetera. Questa prima tipologia di attività di agricoltura sociale può essere svolta dagli imprenditori agricoli e dalle cooperative sociali. Tra le attività di agricoltura sociale rientranti in siffatta prima tipologia e le altre attività agricole che il medesimo imprenditore agricolo o la medesima cooperativa sociale già svolge non c’è da rilevare alcuna complementarietà o connessione perché non si tratta di attività diverse. Sono attività di per sé stesse agricole oppure di attività connesse (come quelle agrituristiche o di manipolazione, conservazione, trasformazione, commercializzazione e valorizzazione di prodotti agricoli), il cui svolgimento è già regolato da norme giuridiche. Solo la loro funzione è diversa: si tratta di attività finalizzate all’inserimento socio-lavorativo di fasce deboli di popolazione. Il decreto attuativo della nuova legge sull’agricoltura sociale potrà, dunque, indicare dettagli più precisi su come questi inserimenti socio-lavorativi dovranno svolgersi, risolvendo eventuali problemi che finora si siano presentati e non si siano potuti affrontare per carenze normative. Per quanto riguarda le cooperative sociali, l’articolo 1, comma 1, lettera b) della legge 381/1991 indica già espressamente le attività agricole finalizzate all’inserimento lavorativo di persone svantaggiate tra le attività diverse dalla gestione dei servizi socio-sanitari ed educativi. Con la nuova legge, queste attività svolte dalle cooperative sociali e finalizzate all’inserimento lavorativo di persone svantaggiate rientrano tra le attività dell’agricoltura sociale. E per queste stesse cooperative si allarga il ventaglio delle tipologie di soggetti svantaggiati da inserire nelle attività agricole. Limitatamente alle cooperative sociali, la legge 141/2015 prevede che questi enti, per potersi definire operatori dell’agricoltura sociale, devono realizzare la prevalenza del fatturato in agricoltura; qualora non raggiungano la prevalenza, ma superano la percentuale del 30% del volume d’affari complessivo, sono imprese agricole sociali in misura corrispondente al fatturato agricolo. C’è poi una seconda branca di attività di agricoltura sociale che riguardano specificamente le attività di fornitura di servizi sociali, socio-sanitari, educativi mediante l’utilizzazione di attrezzature o risorse materiali e immateriali impiegate nelle attività agricole. La legge 141 raggruppa dette attività in tre tipologie: - prestazioni e attività sociali e di servizio per le comunità locali per promuovere, accompagnare e realizzare azioni volte allo sviluppo di abilità e di capacità, di inclusione sociale e lavorativa, di ricreazione e di servizi utili per la vita quotidiana; - prestazioni e servizi che affiancano e supportano le terapie mediche, psicologiche e riabilitative finalizzate a migliorare le condizioni di salute e le funzioni sociali, emotive e cognitive dei soggetti interessati anche attraverso l’ausilio di animali allevati e la coltivazione delle piante; - progetti finalizzati all’educazione ambientale e alimentare, alla salvaguardia della biodiversità nonché alla diffusione della conoscenza del territorio attraverso l’organizzazione di fattorie sociali e didattiche riconosciute a livello regionale, quali iniziative di accoglienza e soggiorno di bambini in età prescolare e di persone in difficoltà sociale, fisica e psichica. A differenza delle attività connesse, riferite al primo raggruppamento, la fornitura di servizi educativi, sociali e socio-sanitari (previsti nella seconda branca) può anche prevalere rispetto alle altre attività. Vale a dire che esclusivamente per i servizi educativi, sociali e socio-sanitari il criterio della connessione non è legato al principio della prevalenza. Nella legge sull’agricoltura sociale non c’è, infatti, alcun riferimento alla prevalenza così com’è, invece, espressamente previsto dalla legge sull’agriturismo. L’art. 4 comma 2 della legge n. 96/2006 così recita: “Affinché l'organizzazione dell'attività agrituristica non abbia dimensioni tali da perdere i requisiti di connessione rispetto all'attività agricola, le regioni e le province autonome definiscono criteri per la valutazione del rapporto di connessione delle attività agrituristiche rispetto alle attività agricole che devono rimanere prevalenti, con particolare riferimento al tempo di lavoro necessario all'esercizio delle stesse attività”. Limitatamente alle attività agrituristiche, il legislatore si preoccupa di contenere tali attività svolte in un’azienda agricola in una dimensione che non prevalga su quella riguardante le attività agricole per sé stesse. L’art. 2 comma 3 della legge n. 141/2015 suona invece in ben altro modo: “Le attività di cui alle lettere…, esercitate dall’imprenditore agricolo, costituiscono attività connesse ai sensi dell’art. 2135 del codice civile”. La connessione delle attività riguardanti la fornitura di servizi educativi, sociali e socio-sanitari alle attività di per sé stesse agricole non è riferita al binomio prevalente/accessorio e, dunque, non va valutata in base a parametri quantitativi di prevalenza. La legge sull’agricoltura sociale rimanda alla definizione di attività connessa contenuta nell’art. 2135 del codice civile: “Si intendono comunque connesse le attività… dirette alla fornitura di beni o servizi mediante l'utilizzazione prevalente di attrezzature o risorse dell'azienda normalmente impiegate nell'attività agricola”. Questa scelta operata dal legislatore non è avvenuta in modo estemporaneo e inconsapevole ma è un risultato importante conseguito dall’iniziativa delle reti di agricoltura sociale nel confronto con le Commissioni parlamentari. Si è scongiurata l’indicazione di un criterio quantitativo di valutazione della connessione. La connessione si ha con il semplice congiungimento da parte dell’imprenditore agricolo  di servizi educativi, sociali e socio-sanitari alle attività considerate tradizionalmente agricole dalle normative già in vigore. Le attività connesse non sono affatto, come erroneamente sostiene Gian Paolo Tosoni (L’impresa agricola diventa “sociale”, in Quotidiano del Fisco, Il Sole 24 Ore, 30 settembre 2015) “per natura accessorie e complementari alle attività di coltivazione del fondo, silvicoltura ed allevamento che devono essere principali”. Questo accade solo quando il legislatore, nel definire una determinata attività come “attività connessa”, espressamente introduce un criterio di prevalenza (o di accessorietà) dell’attività agricola per sé stessa da misurare su base contabile o con altri strumenti. Ma nel caso dell’agricoltura sociale, il legislatore si è astenuto dall’introdurre criteri di qualsiasi tipo per misurarne l’entità. L’unico elemento che resterebbe da valutare sembrerebbe essere il connotato “agricolo” della modalità di svolgimento dei servizi educativi, sociali e socio-sanitari: tale modalità dovrebbe prevedere l’”utilizzazione prevalente di attrezzature o risorse dell’azienda normalmente impiegate nell’attività agricola”. Di questa espressione contenuta nell’articolo 2135 del codice civile Ettore Casadei (Commento agli artt. 1 e 2 del d.lgs. n. 228 del 18 maggio 2001, in I tre “decreti orientamento”: della pesca e acquicoltura, forestale e agricolo, in Le nuove leggi civili commentate, 2001, 737) propone una lettura di questo tenore: “per le attività connesse devono utilizzarsi in prevalenza elementi aziendali usati in prevalenza per le attività principali”. Ma, com’è stato opportunamente rilevato da Massimo Bione (voce Imprenditore agricolo 1) Diritto privato, in Enc. giur., Agg., Roma, 2003, 7), non risultando affatto precisato, “in base a quali indici (temporali, quantitativi e/o qualitativi) debba essere operato il giudizio di prevalenza, all’atto pratico non sarà affatto facile accertare se una data attività possa o meno dirsi prevalente e, per ciò, connessa”. Anche su questo punto, ad evitare il rischio di frapporre alle attività di agricoltura sociale strettoie burocratiche e complicati criteri valutativi, il legislatore dell’agricoltura sociale è stato previdente. E nel definire le attività sociali ha efficacemente utilizzato siffatta espressione: “prestazioni e attività sociali e di servizio per le comunità locali mediante l’utilizzazione delle risorse materiali e immateriali dell’agricoltura”. È scomparso così l’aggettivo “prevalente” accanto alla parola “utilizzazione”. Non c’è più l’avverbio “normalmente” per connotare l’impiego delle attrezzature e delle risorse nelle attività agricole. E appaiono due nuovi aggettivi a connotare le risorse aziendali impiegate: “materiali” e “immateriali”. Sicché, il connotato “agricolo” dei servizi educativi, sociali e socio-sanitari va ricercato, più che nelle attuali attività di coltivazione e di allevamento, nella qualità degli accordi di partenariato e delle collaborazioni, nella reinvenzione della cultura agricola e rurale locale, nel rilancio in forme moderne delle pratiche solidali tradizionali e dei beni relazionali propri dei territori rurali, insomma nella rivitalizzazione  della funzione generatrice di comunità propria dell’agricoltura che nasce, innanzitutto, come agricoltura di servizi (al servizio appunto delle prime comunità sedentarie) prima ancora di connotarsi come attività produttiva.